STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“CENTRO CULTURALE VITA E PACE ODV” DI AVIGLIANA
ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
Con la collaborazione della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Avigliana il 25 maggio 1999 è stata costituita, con Rogito Notaio De Magistris Rep. N. 37755, l’Associazione culturale Aviglianese denominata “CENTRO CULTURALE VITA E PACE Odv”, che è un ente del terzo settore (ETS) ed è detta in seguito “Vita e Pace Odv” oppure Odv.
L’Associazione ha sede in Avigliana, via L. Einaudi 20 ed ha durata illimitata.
Art. 2
FINALITA’ E OBIETTIVI
2.1. Vita e Pace Odv, che non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue le seguenti finalità e obiettivi:
- 2.1.1 Rendere disponibile al pubblico la cultura nativa del territorio aviglianese e dei dintorni alimentandola con reperti, studi, elaborazioni tratti dal territorio stesso e dalla sua gente.
- 2.1.2 Evidenziare ed approfondire i vari aspetti religiosi, naturalistici, storici di tale cultura.
- 2.1.3 Evidenziare le interrelazioni tra i diversi valori culturali e i vari punti di vista con cui osservarli in modo da alimentare una visione apertadi tale patrimonio.
- 2.1.4 Promuovere il confronto sinergico con culture di altre genti e altri luoghi, mediante esposizioni e manifestazioni a ciò indirizzate.
- 2.1.5 Sollecitare, promuovere e sostenere studi e ricerche finalizzate agli scopi precedenti.
- 2.1.6 Promuovere e organizzare manifestazioni quali convegni, conferenze, dibattiti, mostre, spettacoli, concerti, coerenti con le finalità enunciate.
- 2.1.7 Promuovere e organizzare corsi e stage per la formazione ed il perfezionamento culturale di insegnanti, educatori, operatori culturali.
- 2.1.8 Collaborare con le istituzioni, le autorità e le associazioni locali e territoriali attraverso proposte, richiami e suggerimenti funzionali alle finalità culturali dell’Odv.
- 2.1.9 Sostenere i giovani musicisti nel difficile momento di inizio carriera.
- 2.1.10 Riportare la Chiesa agli antichi splendori com’era prima della trascuratezzadegli anni ’60-’70 del secolo scorso.
- 2.2.Per realizzare le finalità precedenti sono considerati i seguenti strumenti operativi primari:
- 2.2.1 Il Complesso Museale dell’antica Chiesa parrocchiale dell’Annunciazione di Maria Vergine, dove trovano dimora reperti, oggetti, documenti di carattere religioso, naturalistico, storico.
- 2.2.2 Il Complesso Museale ospitato nella Chiesa e relativo alla Collezione Scultorea in bronzo e gesso dell’artista ElsaVeglio Turino (1921-1986)di proprietà di Manuela Turino.
- 2.2.3 Il Collegamento museale con mostre, musei e monumenti del territorio aviglianese e contiguo.
- 2.2.4 La promozione della conoscenza dell’Associazione e della Chiesa attraverso i canali multimediali disponibili dalle nuove tecnologie (web, Facebook, e altro).
- 2.2.5 Collaborazione con la Parrocchia nell’esecuzione di interventi di consolidamento, di risanamento e di restauro della struttura e ricerca dei finanziamenti relativi.
- 2.2.6 L’accoglienzadei giovani musicisti dando loro la possibilità di esibirsi e di farsi conoscere.
- 2.2.7 La conservazione della “Losa delle coppelle”, trovata a Monte Cuneo quasi 100 anni fa e trasferita nella prima cappella a sinistra della Chiesa di Santa Maria.
Art. 3
PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZI SOCIALI
3.1. Il patrimonio è costituito:
- a) Dai beni sia mobili che immobili che potranno diventare di proprietà dell’Odv
- b)Da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio dell’Odv
- c)Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti all’Odv
3.2. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti
- b) Contributi pubblici e privati
- c) Donazioni e lasciti testamentari
- d) Attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.(successive modifiche e integrazioni)
- e) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’ODV e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.
- f) Dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse
- g) Da ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attività associativa
3.3. L’esercizio sociale dell’Odv ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Odv, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Gli eventuali avanzi di cassa verranno rinviati all’anno successivo e non costituiscono utili.
ART. 4
SOCI
4.1 Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Odv tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
4.2. L’adesione all’Odv è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 5.
ART. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
5.1 L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Odv.
5.2 Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
5.3 Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giornidal ricevimento della relativa comunicazione.
5.4 Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5.5 La qualità di Socio si perde:
- a) per recesso, che deve esserecomunicato per iscritto all’Odv;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Odv;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
5.6 L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- a) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Odvsia all’esterno per designazione o delega.
- b) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcundiritto sul patrimonio dell’Odv.
ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Odv ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
-
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Odv, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Odv;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio votoin ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
-
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Odv;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
ART. 7
ORGANI DELL’ODV (CARICHE SOCIALI)
Sono organi dell’ODV:
- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo composto da:
-
- Il Presidente
- Due Vice Presidenti di cui uno viene indicato come V. P. Esecutivo
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Eventuali Consiglieri
Il Consiglio Direttivo può accorpare in un’unica figura, o scorporare se riuniti, gli incarichi di Segretario e Tesoriere.
ART. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 altro associato.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Odv. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- L’Assemblea ordinaria:
-
- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera sull’esclusione dei soci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Odvs tesso.
- m) delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
ART. 10
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Odv e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto o sull’eventuale scioglimento dell’Odv con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 8 (otto) consiglieri scelti dall’Assemblea fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.Il Consiglio Direttivo può attribuire a ciascun consigliere un incarico particolare secondo necessità anche temporanea (ad es. direzione artistica, direzione lavori, direzione restauri, etc.).
- L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Odv, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Odv; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieripossono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Odv, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Odv, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- b) redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siamateria su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera approvata secondo il voto del Presidente.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
16. Le Commissioni Tecniche sono nominate dall’Assemblea in quanto le stesse rappresentano forme e strumento d’intervento su problematiche specifiche che gli Associati ritengono di sufficiente rilevanza.
17. La distribuzione degli incarichi tra i membri del Consiglio Direttivo avviene nel corso della prima assemblea annuale dell’Odv.
ART. 12
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione “Vita e Pace Odv” di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Odv; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Odv; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- Per i rapporti con gli enti creditori, il Presidente ed il Tesoriere hanno poteri di firma, disgiuntamente tra loro.
- Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
- Il Vice Presidente Esecutivo attua le Delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
ART. 13
PRESIDENTE EMERITO
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Emerito in chi conserva il grado e la dignità di un ufficio che ha cessato di esercitare. Questi può spendere la propria qualifica all’esterno dell’Odv; il Presidente Emerito partecipa all’Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.Il Presidente Emerito partecipa al Consiglio Direttivo con funzioni consultive e propositive.La carica di Presidente Emerito non ha scadenza.
ART. 14
QUOTA ASSOCIATIVA
- Le quote associative (sostenitrice ed ordinaria) saranno stabilite anno per anno e dovranno essere determinate dall’assemblea, che avrà il compito di esaminare e approvare il bilancio consuntivo e previsionale.
- Spetta al Tesoriere curare il ritiro delle quote ed il rilascio delle regolari ricevute.3.E’ compito del Segretario provvedere alla tenuta aggiornata del libro dei Soci.
ART. 15
RAPPORTI CON LA PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE
Il Consiglio Esecutivo, tramite il Presidente, concorda con il Parroco pro temporedi S. Maria Maggiore le modalità d’utilizzo dei locali dell’antica Chiesa parrocchiale dell’Annunciazione di M. V. e delle relative pertinenze, stipulando apposita convenzione,per le attività e le manifestazioni dell’Associazione, fermo restando il diritto della Parrocchia di utilizzare la predetta Chiesa per le attività liturgiche, culturali e pastorali.
ART. 16
SCIOGLIMENTO
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 17
CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra iscritti e tra questi e il Consiglio Direttivo, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea per l’occasione; essi giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura.
ART 18
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.